Il divorzio in Albania.
Consulenza ed assistenza per il divorzio in Albania, con albanese o tra cittadini albanesi in Italia.
Il divorzio in Albania è possibile tramite la procedura di divorzio consensuale o giudiziale.
Con il divorzio consensuale in Albania è possibile se i coniugi hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio. In alternativa, si può chiedere, tramite ricorso avanti un tribunale dell'Albania il divorzio giudiziale, che comporta un processo civile nel tribunale competente per territorio in Albania.
Procedura di Divorzio in Albania
Divorzio consensuale in Albania.
I coniugi possono presentare una domanda di divorzio congiunta in Albania e concordare le condizioni, come la divisione dei beni, l'affidamento dei figli e l'assegno di mantenimento.
Divorzio giudiziale in Albania.
Se i coniugi non sono d'accordo sulle condizioni del divorzio in Albania, si può instaurare un procedimento di divorzio giudiziale, in cui il tribunale civile in Albania, competente per territorio sul divorzio, prenderà le decisioni.
Applicazione della legge albanese al divorzio in Albania.
Se i coniugi sono d'accordo sull'applicazione della legge albanese, è possibile chiedere direttamente il divorzio anche avanti il tribunale italiano, come spiegato a seguire.
Documenti Necessari del divorzio in Albania per l'Italia.
Atto originale di divorzio o di scioglimento dell'unione domestica: con l'indicazione della data del passaggio in giudicato.
Riconoscimento e Trascrizione in Italia del divorzio in Albania.
Se il divorzio è avvenuto in Albania, la sentenza può essere trascritta in Italia.
Competenza del giudice italiano.
Per le questioni riguardanti l'affidamento e il mantenimento dei figli, è competente il giudice italiano nel luogo di residenza abituale del minore.
La legge applicabile alla separazione e al divorzio nel caso in cui venga celebrato in Italia.
Il regolamento n. 1259/2010 (“Roma III”) stabilisce norme di conflitto uniformi volte a designare il diritto applicabile ai procedimenti di separazione personale e divorzio.
Il regolamento potenzia l’autonomia delle parti, riconoscendo una limitata possibilità di scelta della legge applicabile. La scelta informata di entrambi i coniugi rappresenta un principio essenziale del regolamento. In caso di mancata scelta, il regolamento prevede norme di conflitto che impiegano criteri di collegamento in concorso successivo.
Il considerando 10 sancisce l’esigenza di coerenza, tanto nel campo di applicazione ratione materiae quanto nella disciplina, del regolamento Roma III con il regolamento n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (“Bruxelles II bis”). Il medesimo considerando precisa, tuttavia, che il regolamento Roma III dovrebbe applicarsi esclusivamente all’allentamento o allo scioglimento del vincolo matrimoniale, e che la legge richiamata dovrebbe disciplinare le cause del divorzio e della separazione personale.
Ai sensi dell’articolo 1, par. 2, il regolamento esclude dal proprio campo di applicazione materiale, anche qualora si presentino come questioni preliminari, la capacità giuridica delle persone fisiche; l’esistenza, la validità e il riconoscimento matrimonio; l’annullamento di un matrimonio; il nome dei coniugi; gli effetti patrimoniali del matrimonio; la responsabilità genitoriale; le obbligazioni alimentari; i trust o le successioni.
Per un maggiore approfondimento andare nell'apposita pagina.
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Lo Studio all'occorrenza ha la possibilità di coadiuvare, assistere e difendere sia in ambito di separazione, divorzio che di revisione delle sentenze tanto consensuale che giudiziale l'Assistito sia in Albania, ove ha stabilito in desk a Tirana, che in Italia o nello Stato di provenienza.
